Un proclama del Podestà di Palazzolo del 1690
Dalla metà del secolo XV Palazzolo fu una Podestaria Minore come Lonato e Chiari; il suo Podestà,un forestiero, arrivava in paese accompagnato dalla propria famiglia e dai suoi aiutanti ed il Comune doveva fornirgli l’ alloggio nel Palazzo Comunale. Era accolto con gli onori del suo grado e durava in carica un anno,da giugno a quello successivo. Mi è capitato di trovare questo documento che testimonia l’inizio dell’ attività del podestà Longhena nel settembre 1690.
Proclama et ordini dell'Ill.mo sig.Francesco Longhena Podestà di Palazzolo et sua Quadra fatti et pubblicati nel principio del suo regimento et come segue
Primo
Che alcuno di qual grado, stato,dignità et conditione esser si voglia non ardisca bestemmiar il nome SS.mo di Nostro Signore, della Beata Vergine Maria, de' Santi et Sante sotto l'irremissibile pena di lire dieci plt. d'essergli inviolabilmente tolta, et applicata la metà alla spett.Comunità di Palazzolo et l'altra metà all'accusatore.
Secondo
Proibisce il giocar alle carte, et dadi in publico li giorni festivi di precetto e di voto, mentre si celebrano li divini officij, come anco il giocar alla balla avanti la porta della chiesa parochiale in qualunque giorno tanto festivo, come feriale in pena de lire dieci, plt., sotto la qual pena siano sottoposti ancora li fettari, lasciando giocar le fette al tornello overo alle carte, et dadi, come anco ad altre persone che dessero ricetto a giocatori in tali giorni festivi et in tempo delli divini officij et massime in tempo della Dottrina Christiana, la qual pena sia divisa et applicata come sopra.
Terzo
Proibisce pure il dir parole indecenti avanti Sig.Ill.ma et alla sua corte et l'ingiuriarsi l'uno contro l’altro, proferir di appellarsi da sue sentenze in tempo et luogo che Sig.Ill.ma possa udir et mentre sono nel suo Palazzo et luogo dove si rende ragione nel qual luogo assolutamente proibisse il portar arme di sorte alcuna sotto l'irremissibil pena de ducati dieci applicata ut supra.
Quarto
Ordina et vole che alli suoi ministrali sia portato il dovuto rispetto ne gli sia fatta ingiuria di sorte alcuna;ne in alcun modo gli sia opposto, mentre sono mandati a far l'essecutioni et essercitano l'officio commessogli dalla giustizia in pena de lire venticinque plt. et anco di proceder criminalmente.
Quinto
Che li mercanti, botegai et altri che vendono robbe mercantili non puossano vendere le feste di precetto et voto della terra, ma debbano tener chiuse le loro botteghe et sia lecito solamente alli spetiali, prestinari et altri che vendono robbe mangiative et necessarie per il quotidiano vivere, a quali pure resti proibito il vendere robbe da brazzo o d'altra natura salvo le robbe mangiative, et ciò in pena di lire dieci plt. per cadauno contrafaciente et per cadauna volta et nella qual pena incorrano pure tutte quelle persone forestiere che portano grassine et altre robbe mangiative per venderle in questa terra, vendendo quelle in tempo si celebrano li divini officij
Sesto
Che niun bottegaro o rivenderolo possa comperar robbe, ne grassine o frutti di sorte alcuna, che fossero portatti in questa terra da forestieri per comodo de gli habitanti, se prima non saranno state esposte venali in pubblico et sopra la Piazza, la mattina sino all'ora di nona et venendo portate il doppo pranzo debbano starvi sin alle hore vintidue in pena de lire dieci plt. alli compratori, et perdita della robba che fosse comperata in contravention del presente ordine, nella qual pena incorrano pure le medesime persone forastiere che portassero grassine, pesce,et altre robbe mangiative di qualunque sorte niune eccettuate per venderle in questa terra tenendole in casa de hosteri, bottegari per quelle vender in detti luoghi ma debbano portarle sopra la Piazza Grande, et in altri luoghi pubblici di questa terra di modo che possano esser vendute da gli habitanti per poterne comprare per loro uso in pena come sopra oltre la perdita della robba.
Settimo
Che li polatini, quali capitano in questa terra per comperar polame,ovi, o altro non possano comperarne assolutamente se prima li venditori di quelli non haveranno portati detti polami et altro sopra la Piazza di questa terra per venderli et dimorati per lo spatio almeno di due hore, deputando a questo effetto il dì di mercoledì et sabbato in pena di lire dieci plt. applicata ut supra per cadauna volta et della perdita anco de dette robbe.
Ottavo
Che li pescatori, che portano pesce in questa terra, siano tenuti avanti che ne possano vendere ad alcuno portarsi prima da Sig.Ill.ma per veder se ne volesse comperar per il suo uso, sotto pena di lire cinque plt.oltre la perdita della robba.
Nono
Che li molinari non possano macinar li grani ne condur molendi nelli giorni festivi di precetto o voto, se non doppo le hore 22 havuta però prima licenza dal molto rev.do Mons. Arciprete et da Sig.Ill.ma, in pena de lire cinque plt. per ogni volta et per cadauna persona dalla quale sarà contraffatto al presente ordine, nella qual pena incorrano pure li caratieri, cavalcanti, mulattieri e somezanti di questa giurisdizione, quali si fanno lecito condur mercantie, biade et vini nelli detti giorni di precetto et voto, et mentre si celebrano li divini officij transitando per mezzo di questa terra con streppito, come pure li lavoranti si di questa terra come del territorio che fossero ritrovati a lavorar in simili giorni festivi senza espressa licenza del molto Rev. Mons; Arciprete et di Sig.Ill.ma la qual pena gli sia immediatamente tolta et applicata la metà all'accusatore o ministro et l'altra metà alla chiesa parrochiale di detta terra di Palazzolo.
Decimo
Ordina inoltre che niuno nodaro di questa giurisdizione, sia chi si voglia si faccia lecito di sottoscrivere mandati,essequtioni, atti ne altre cose appartenenti alla cancelleria di Sig.Ill.ma senza special licenza del sig. nodaro et cancellier attualle di detto officio, sotto pena di lire vinticinque plt. in ogni caso di contrafaciente apllicata all'officio medesimo oltre di proceder criminalmente ad arbitrio et anco della nullità ipso facto di qualunque atto, mandato et essecutione che fosse fatta con detto vano fondamento.
Undicesimo
Che alcun ministro o console sottoposto a questa giurisdizione, mentre non sia di servitio attuale di Sig.Ill.ma, non possa portar ne dispensar mandati o altro levati dall'officio suo, ma debbano esser dispensati solamente dalli ministri suoi attuali in pena di nullità ipso facto delli mandati o altro che fossero dispensati da altri ministri o consoli riservandosi Sig.Ill.ma da poter in ciò disporre come conoscerà il bisogno.
Francesco Longhena Podestà
Adì 17 settembre 1690 fu pubblicato il presente proclama in giorno di festa , molti presenti per Gioseffo Fornaleto officiale.
Memorie illustri di Palazzolo, 1 giugno 2002
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